Ordinanza comunale, l’amministratore può assegnare incarichi senza passaggio dall’assemblea

In generale, l’amministratore di un condominio ha il compito di gestire l’edificio e di prendere decisioni operative per il suo funzionamento. Tuttavia, ci sono alcune decisioni che richiedono il passaggio dall’assemblea condominiale, come ad esempio la nomina di un nuovo amministratore, la modifica del regolamento condominiale o l’approvazione del bilancio annuale.

L’assegnazione di incarichi specifici, come ad esempio la manutenzione dell’ascensore o la pulizia delle scale, è un’attività operativa che l’amministratore può gestire senza il passaggio dall’assemblea condominiale. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni a questa regola.

In alcuni casi, l’ordinanza comunale può stabilire la necessità di un passaggio dall’assemblea per l’assegnazione di specifici incarichi. Ad esempio, l’ordinanza può richiedere l’approvazione dell’assemblea per l’assegnazione dell’incarico di gestione dei rifiuti o per la manutenzione degli spazi comuni.

Inoltre, il regolamento condominiale può prevedere l’obbligo di consultare l’assemblea per l’assegnazione di specifici incarichi. In questo caso, l’amministratore deve attenersi alle disposizioni del regolamento condominiale e richiedere l’approvazione dell’assemblea prima di procedere con l’assegnazione dell’incarico.

In ogni caso, è sempre consigliabile consultare il regolamento condominiale e verificare se l’ordinanza comunale prevede la necessità di un passaggio dall’assemblea per l’assegnazione di specifici incarichi.

In questo modo, l’amministratore può evitare possibili contestazioni o problemi legali.

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