Lavori straordinari urgenti ordinati dall’amministratore.

Lavori straordinari urgenti ordinati dall’amministratore, presa d’atto e ratifica sono concetti che riguardano la gestione delle opere e dei lavori in un condominio. Le differenze tra questi concetti possono variare in base alle leggi locali e al regolamento specifico del condominio, ma posso darti una spiegazione generale:

  1. Lavori Straordinari Urgenti Ordinati dall’Amministratore:Questi sono lavori che l’amministratore del condominio può ordinare senza la necessità di un’approvazione preventiva da parte dell’assemblea dei condomini. Tuttavia, di solito, questo potere è limitato a situazioni di emergenza in cui il ritardo nell’attuazione dei lavori potrebbe causare danni significativi all’edificio o comprometterne la sicurezza. L’amministratore può adottare misure temporanee per affrontare la situazione urgente e successivamente deve rendere conto all’assemblea dei condomini.
  2. Presa d’atto:La presa d’atto è il processo attraverso il quale l’assemblea dei condomini viene informata dei lavori straordinari urgenti che sono stati eseguiti o ordinati dall’amministratore. In questa fase, l’assemblea prende atto della situazione, ma non necessariamente ratifica i lavori. La presa d’atto è un passo formale in cui l’assemblea viene informata e può chiedere ulteriori dettagli o chiedere chiarimenti.
  3. Ratifica:La ratifica è un passo successivo alla presa d’atto. Dopo che i lavori straordinari urgenti sono stati eseguiti o ordinati, l’assemblea dei condomini può essere convocata per votare sulla ratifica di tali lavori. La ratifica è il processo mediante il quale l’assemblea decide se confermare e accettare i lavori che sono stati effettuati o ordinati dall’amministratore. Se i condomini votano a favore della ratifica, i lavori diventano ufficiali e vengono inclusi nei costi del condominio. Se l’assemblea rifiuta la ratifica, i lavori potrebbero non essere accettati, e l’amministratore dovrà affrontare la situazione di conseguenza.

L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea. Questo il disposto dell’art. 1135, secondo comma, c.c.

l’amministratore può disporre questi interventi e i medesimi non necessitano di alcuna ratifica assembleare, ma un una semplice comunicazione all’assise.

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