Il mancato invio del verbale non rende annullabile l’assemblea

Il mancato invio del verbale di assemblea al condomino assente non costituisce un vizio della deliberazione stessa, quindi di fatto le delibere non sono invalidate in alcun modo.

L’unico effetto è la mancanza della decorrenza del termine per procedere all’impugnazione della deliberazione stessa.

Quindi dal momento in cui il condomino assente riceverà la copia del verbale partirà il conteggio dei 30 giorni entro i quali sarà possibile, nel caso, impugnare.  

“L’articolo 1137 codice civile dispone che l’impugnazione delle delibere contrarie alla legge o al regolamento sono affette da vizi di annullabilità impugnabili entro trenta giorni dalla data di assemblea, per i presenti e gli astenuti, e dalla data di comunicazione della deliberazione, cioè del verbale di assemblea, per gli assenti”

Pertanto, l’omissione dell’invio del verbale non è requisito di validità o di efficacia della delibera presa, potendo incidere solamente sulla possibilità di impugnare.

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